Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, n.214: edilizia residenziale pubblica e pagamento dell’indennità

Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell’indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell’art. 60 l. n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell’atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell’indennità.”

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