Edilizia economico popolare e riforma economico sociale: Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, n.18587

L’art. 37 dpr 327/2001, in tema di espropriazione di fondi edificabili prevede che “quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento”. Sul tema Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, n.18587 seguendo un orientamento ormai stabile è tornata a ribadire che: In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (o per un piano di Pip), non sussiste il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.”

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