L’indennizzo per l’esproprio di miniera

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n.28651

L’indennizzo per l’espropriazione delle miniere deve essere determinato in modo da apprestare un serio ristoro in relazione alle caratteristiche del bene

L’indennizzo per l’espropriazione delle miniere si sottrae alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli ed edificatori, dovendo essere determinato, attesa la peculiare natura produttiva di detti beni – i quali sono utilizzabili non per quel che si può su di essi costruire (aree edificabili) o dal loro soprassuolo trarre (aree agricole) -, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l’ablazione dei medesimi e, quindi, sulla base del riferimento ai proventi che l’espropriato sarebbe stato in grado di ricavare per effetto dell’esercizio dell’attività estrattiva qualora il bene non gli fosse stato espropriato, oppure ragguagliato alle capacità estrattive dell’area e, quindi, al reddito prodotto e producibile per tutto il tempo della prevista utilizzazione del materiale, sino all’estinzione del giacimento.

Condividi su: